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Contributi I.V.S.

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Impiegato in ufficio

Contributi I.V.S. per artigiani e commercianti.

I contributi I.V.S dovuti dagli artigiani e dai commercianti sono determinati in base alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni della Legge 2 agosto 1990, n. 233, nonché dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle successive modifiche in materia previdenziale.

L’aliquota contributiva è confermata nella misura del 24% fino al reddito di Euro 56.224 e 25% sul reddito eccedente, con maggiorazione dello 0,48% per i commercianti. Il contributo deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef, come previsto dalla normativa previdenziale, e deve essere determinato sia sul reddito minimale sia sulla quota di reddito eccedente al minimale stesso.

I versamenti dei contributi previdenziali vanno eseguiti alle seguenti scadenze:

Quote fisse sul minimale di reddito16 maggio
20 agosto
16 novembre
16 febbraio anno successivo
Quote percentuali sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale30 giugno
30 novembre
Saldo anno precedente30 giugno

Continuano ad applicarsi anche le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti per i soggetti con più di 65 anni di età già pensionati, nonché le regole specifiche previste per le imprese con collaboratori familiari e per i soci di S.r.l iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti.

È confermato il regime contributivo agevolato per i soggetti nel regime forfettario previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, di natura facoltativa, che prevede una riduzione contributiva del 35%.

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