
Contributi I.V.S. per artigiani e commercianti.
I contributi I.V.S dovuti dagli artigiani e dai commercianti sono determinati in base alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni della Legge 2 agosto 1990, n. 233, nonché dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle successive modifiche in materia previdenziale.
L’aliquota contributiva è confermata nella misura del 24% fino al reddito di Euro 56.224 e 25% sul reddito eccedente, con maggiorazione dello 0,48% per i commercianti. Il contributo deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef, come previsto dalla normativa previdenziale, e deve essere determinato sia sul reddito minimale sia sulla quota di reddito eccedente al minimale stesso.
I versamenti dei contributi previdenziali vanno eseguiti alle seguenti scadenze:
| Quote fisse sul minimale di reddito | 16 maggio |
| 20 agosto | |
| 16 novembre | |
| 16 febbraio anno successivo | |
| Quote percentuali sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale | 30 giugno |
| 30 novembre | |
| Saldo anno precedente | 30 giugno |
Continuano ad applicarsi anche le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti per i soggetti con più di 65 anni di età già pensionati, nonché le regole specifiche previste per le imprese con collaboratori familiari e per i soci di S.r.l iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti.
È confermato il regime contributivo agevolato per i soggetti nel regime forfettario previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, di natura facoltativa, che prevede una riduzione contributiva del 35%.