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La residenza fiscale delle persone fisiche prima e dopo la riforma del 2024

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La determinazione della residenza fiscale rappresenta il presupposto fondamentale per stabilire la potestà impositiva dello Stato italiano sulle persone fisiche. L’ordinamento tributario italiano applica il principio della tassazione del reddito mondiale per i soggetti residenti, mentre per i non residenti la tassazione è limitata ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il quadro normativo antecedente al 2024

Fino al 31 dicembre 2023, la disciplina della residenza fiscale era regolata dall’articolo 2 del TUIR. In base a tale formulazione, si consideravano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero almeno 183 giorni, soddisfacevano anche solo uno dei tre criteri alternativi previsti dalla legge:

  • Erano iscritte nell’anagrafe della popolazione residente;
  • Avevano nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio;
  • Avevano nel territorio dello stato italiano la propria residenza.

Tali criteri comprendevano l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, il domicilio civilistico inteso come sede principale degli affari e interessi, e la residenza civilistica definita come dimora abituale. L’iscrizione anagrafica ha costituito per anni una presunzione assoluta di residenza, precludendo al contribuente la possibilità di provare il contrario ai fini fiscali.

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione

A decorrere dal primo gennaio 2024, il Decreto Legislativo numero 209 del 2023 ha profondamente modificato i criteri di collegamento con il territorio dello Stato. La nuova normativa mira a modernizzare le definizioni e ad adeguarle agli standard e alle prassi internazionali.

Tra le principali novità figura il superamento del criterio dell’iscrizione anagrafica come presunzione assoluta. Dal 2024 l’iscrizione alle anagrafi della popolazione residente viene degradata a presunzione relativa, consentendo al contribuente di fornire la prova contraria a dimostrazione dell’effettivo trasferimento all’estero.

Viene inoltre ridefinito in modo autonomo il concetto di domicilio fiscale. Non si fa più riferimento alla sede principale degli affari e interessi economici prevista dal Codice Civile, bensì al luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari dell’individuo.

I nuovi criteri di presenza e il computo dei giorni

La riforma del 2024 ha introdotto un nuovo criterio sostanziale basato sulla presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta. Tale parametro prescinde dalla dimora abituale e riguarda anche chi soggiorna in Italia in strutture alberghiere o appartamenti in locazione breve.

Nel calcolo della permanenza temporale occorre ora considerare anche le frazioni di giorno. È sufficiente la presenza anche parziale in una giornata per farla rientrare nel computo dei giorni rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia dei 183 giorni nell’anno.

Implicazioni operative per i contribuenti

Le persone fisiche iscritte per la maggior parte del periodo di imposta all’anagrafe della popolazione residente continuano a essere considerate residenti in Italia a meno che non siano in grado di dimostrare che l’iscrizione all’anagrafe non corrisponde ad una residenza effettiva nello Stato Italiano: deve essere in grado quindi di dimostrare che per la maggior parte del periodo di imposta non ha avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio e non essere stato presente fisicamente nel territorio dello Stato.

In presenza di conflitti di doppia residenza con Paesi esteri, restano comunque salvaguardate le disposizioni delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le quali prevalgono sulla normativa interna attraverso l’applicazione delle regole dirimenti previste dal modello OCSE.

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